Art. 29.
(Comitato permanente per il coordinamento e la concertazione).

      1. Per agevolare l'esercizio delle competenze e delle funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della presente legge dalle norme preordinanti approvate in materia di produzione biologica dall'Unione europea, presso il medesimo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è

 

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istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato permanente per il coordinamento e la concertazione nell'applicazione delle norme recate dalla presente legge.
      2. Il comitato di cui al comma 1 ha compiti consultivi sulle tematiche concernenti la produzione biologica, nonché sulle materie di competenza non esclusiva dello Stato, segnatamente nei casi di controversie tra lo Stato e le regioni e le province autonome o di disomogenea attuazione sul territorio nazionale delle norme recate dalla presente legge relativamente agli ambiti di competenza delle stesse regioni e province autonome.
      3. Ove occorra, in particolare al fine di evitate le controversie e le disomogeneità di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome interessate, sottopongono gli schemi degli atti relativi all'attuazione dei princìpi e delle misure previste dalla presente legge al comitato di cui al comma 1 al fine di acquisirne il parere.
      4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 1, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica fra Stato, le regioni e le province autonome.